IL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING CONDANNA FARMACISTA VERBANESE: PER OTTO ANNI NON POTRA’ PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL CONI

IL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING CONDANNA FARMACISTA VERBANESE:  PER OTTO ANNI NON POTRA’ PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL CONI
  1. Si potrebbe gentilmente sapere chi è costui?
    grazie

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    • Ecco la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping:

      La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, ha emesso i seguenti quattro dispositivi.
      Domenico Ruggiero (tesserato FIDAL) è stato squalificato per 2 anni (artt. 2.2 e 4.2 gli delle previgenti NSA), a decorrere dal 24 novembre 2015, con scadenza al 23 novembre 2017 ed è stato condannato al pagamento della sanzione economica accessoria quantificata in Euro 300,00. L’atleta dovrà inoltre pagare le spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.
      Mattia Vairoli (tesserato FCI) è stato squalificato per 6 anni (artt. 2.8 e 4.3.2 delle vigenti NSA), a decorrere dal 24 novembre 2015, con scadenza al 23 novembre 2021, è stato condannato inoltre al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.
      Silvio Nava (non tesserato) è stato inibito per 8 anni (artt. 2.7, e 4.7.4 delle previgenti NSA), a decorrere dal 24 novembre 2015, con scadenza al 23 novembre 2023, è stato condannato inoltre al pagamento della sanzione economica accessoria di euro 2.000,00. (duemila) e alle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.
      La Prima Sezione del TNA, nel procedimento disciplinare a carico del Sig. Ottavio Moresco (non tesserato), ha disposto a cura della Segreteria della Sezione (art. 28.2.3 delle vigenti NSA), l’acquisizione, al fascicolo del presente procedimento, dei fascicoli relativi ai procedimenti n.117 e n.118, instaurati innanzi a questo Tribunale nei confronti di Domenico Ruggiero e Silvio Nava.
      La Segreteria comunicherà alle parti entro 30 giorni dalla prossima udienza, che sarà fissata con separato provvedimento, l’avvenuta acquisizione dei predetti fascicoli. Il TNA concede alle parti un termine per il deposito di memorie integrative ai sensi degli articoli 27.3 e 27.4 delle vigenti NSA.

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