MARCHIONINI: “BRIGATTI HA IL SOSTEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE, DELLA CITTA’ E NON E’ INCOMPATIBILE”

MARCHIONINI: “BRIGATTI HA IL SOSTEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE, DELLA CITTA’ E NON E’ INCOMPATIBILE”
Piena fiducia dell’amministrazione all’assessore ai lavori pubblici Roberto Brigatti. Sul caso sollevato da gruppi di minoranza e sull’ipotesi di incompatibilità con richiesta di dimissioni, ecco di seguito il comunicato diffuso poco fa dal sindaco Silvia Marchionini con la posizione dell’Amministrazione e con il contributo di approfondimento del segretario comunale, auspicando che chiuda il caso sollevato con toni volutamente polemici e non nell’interesse della città:

L’art. 78  recita testualmente: I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”. Pertanto le pratiche edilizie presentate presso gli uffici comunali dall’1.9.2016 al 7.11.2017 rientrano nella fattispecie prevista dall’articolo e dal comma citato, in quanto, pur essendo Brigatti assessore all’urbanistica e non all’edilizia privata, il dettato normativo prevede sia l’urbanistica sia l’edilizia come materie che generano dovere di astensione.

Ciò premesso, occorre chiarire di quale tipo di violazione si tratti: come chiaramente identificato sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, non è un caso di incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità, poiché tali casi sono definiti in modo “tipico” dagli articoli del Capo II del TUEL e non sono integrabili in modo analogico o interpretativo.

E infatti dapprima il Ministero degli Interni ha specificato che tale norma non configura una incompatibilità tipica, ma una mera controindicazione, eventualmente sanzionabile solo a livello professionale e, successivamente, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza 11.02.2000, ha chiarito come la disposizione in esame “non pone qualsivoglia sanzione né enuncia ipotesi di incompatibilità o di ineleggibilità; pertanto, l’obbligo di astensione espresso nella norma non introduce ipso iure una causa di incompatibilità, trattandosi di istituto di diversa qualificazione.”
Recentemente in tal senso anche il TAR Sicilia (Palermo Sezione III) ha ritenuto, con sentenza del 6 luglio 2010, n. 8269, che la norma, più che introdurre una nuova causa di incompatibilità, abbia posto un divieto di legge a carico dei professionisti, incidendo sul loro status professionale, osservando come appare indubbio che l’art.78, comma 3, del d. lgs. n. 267 del 2000 abbia inteso disciplinare l’attività professionale (privata) dei componenti della giunta comunale (compreso il sindaco) nell’ambito del territorio da essi amministrato, in special modo in quei settori potenzialmente conflittuali con l’ente territoriale, pur non comminando, in caso di inosservanza, la decadenza degli amministratori dalla carica ricoperta.

Si tratta in definitiva della violazione specifica del dovere imposto a tutti i politici dal comma 1 art 78 TUEL: e cioè il dovere di imparzialità e di buona amministrazione, che deve permeare il comportamento degli amministratori ai sensi del comma 1 art 78 TUEL e la cui violazione genera una responsabilità deontologica e politica.

Dal punto di vista della validità dei singoli provvedimenti edilizi adottati dagli uffici e alle ripercussioni che la violazione del dovere di astensione può provocare, non si rinvengono né violazione di legge né incompetenza né eccesso di potere nell’aver licenziato un permesso a costruire, sicuramente conforme alle regole tecniche e alla pianificazione urbanistica, solo perché la domanda è stata presentata in violazione del dovere di astensione posto dal comma 3 art 78. In verità, i vizi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, causa di annullamento del provvedimento amministrativo, devono promanare dall’Amministrazione che quel provvedimento adotta e non inerire l’istanza di provvedimento. Né mi sembra possibile rinvenire una causa di invalidità del provvedimento amministrativo nella circostanza secondo la quale, a fronte del deposito di una istanza da un professionista che – invece – avrebbe dovuto astenersene – l’ufficio la abbia incamerata ed istruita. Questo, ovviamente, sempre che, rispetto alla istruttoria espletata dall’ufficio ed alla decisione presa, ci sia stata totale distacco da parte dell’assessore. Diversamente, non solo l’atto amministrativo sarebbe nullo, ma addirittura si configurerebbe il reato di abuso d’ufficio (art. 323 C. P.), che prevede però non la semplice presenza della violazione di una legge, ma la compresenza del dolo e di un animus che non credo proprio di ravvisare nella presente fattispecie.

Pertanto, nella qualità di libero professionista, sarà compito del Collegio dei Geometri valutare se esiste una responsabilità, quantificarla ed eventualmente comminare una sanzione nei confronti dello stimato assessore Brigatti Roberto

Dal punto di vista politico, pieno apprezzamento della Giunta al lavoro compiuto in questi 18 mesi dall’assessore Brigatti e sincera fiducia personale per essersi messo al servizio della collettività, in questi tempi così difficili per la politica cittadina, in cui è più semplice non partecipare per le offese che si ricevono e i toni spesso diffamatori assunti da alcune minoranze che non hanno contatto con la realtà ma rappresentano solo l’intento di distruggere il lavoro di chi è stato democraticamente scelto dai cittadini e ha l’impegno, gravoso, di governare.

Nella foto Brigatti e Marchionini

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