LIMITAZIONI PER GLI APPARECCHI DA GIOCO: LE INFORMAZIONI DEL COMUNE

LIMITAZIONI PER GLI APPARECCHI DA GIOCO: LE INFORMAZIONI DEL COMUNE

Il Comune diffonde la seguente nota informativa relativa alle limitazioni di orario per l’utilizzo dei video giochi che entreranno in vigore dal prossimo 13 novembre, nonché alle nuove disposizioni in materia emanate dalla Regione Piemonte.

NUOVE NORME IN MATERIA DI APPARECCHI DA GIOCO – LIMITAZIONI DI ORARIO
Con Ordinanza Sindacale n. 32/2016 del 27.10.2016, emanata ai sensi dell’art. 6 della L.R.
n. 9/2016, sono stati fissati i seguenti orari di utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, c.
6 e 7 del T.U.L.P.S:
dalle h. 14,00 alle h. 18,00 e dalle h. 20,00 alle h. 24,00, tutti i giorni compresi i festivi.
Al di fuori delle predette fasce orarie gli apparecchi dovranno essere disattivati.
Il provvedimento entrerà in vigore il 13.11.2016 e ha validità di un anno.
Il mancato rispetto delle limitazioni di orario imposte con la predetta ordinanza, comporterà
l’applicazione della sanzione di cui all’art. 11, c. 2 della citata legge regionale che prevede il
pagamento di una somma da € 500 a € 1.500 per ogni apparecchio di cui ai c. 6 e 7
dell’art. 110 T.U.L.P.S.
Con l’occasione si ritiene opportuno segnalare le seguenti ulteriori norme introdotte dalla Legge Regionale
n. 9/2016:
– l’art. 5 prevede il divieto di installare apparecchi da gioco di cui all’art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S.
negli esercizi che si trovino ad una distanza inferiore a mt 500 (calcolati secondo il percorso
pedonale più breve) dai seguenti siti: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di
formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture
residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario; f) strutture
ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di
credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i)
movicentro e stazioni ferroviarie;
– l’art. 13 dispone l’adeguamento al predetto divieto, per gli esercizi già in attività, con le seguenti
scadenze: entro il 19 novembre 2017 per gli apparecchi collocati all’interno di esercizi pubblici e
commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico; entro il 19 maggio
2019 per le sale da gioco e le sale scommesse; qualora tali esercizi siano stati autorizzati a partire
dal 01.01.2014, il termine per l’adeguamento è previsto entro il 19 maggio 2021;
In proposito si ritiene opportuno evidenziare che nel caso di subingresso in esercizi già
esistenti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 5 della L.R.
n. 9/2016, la rimozione di eventuali apparecchi da gioco dovrà essere contestuale all’inizio
dell’attività da parte del subentrante, non essendo prevista la fattispecie di subingresso per
quanto concerne le procedure di competenza di A.A.M.S. relative al rilascio dei nulla osta nei                                                                                                                                             confronti del nuovo gestore.
Per la medesima motivazione non potranno essere effettuati subingressi in attività di sala
giochi che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità sopra richiamate.
– l’art. 7 introduce il divieto di effettuare qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o
all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il
gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e
commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico;
– l’art. 8 prevede il divieto di utilizzo da parte dei minori di anni 18, degli apparecchi di cui all’art.
110, c. 7, lett. C bis) del T.U.L.P.S. (apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con
moneta, ovvero con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento, che possono distribuire
tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita).
Si evidenzia, altresì, che all’art. 3 della L.R. n. 9/2016, la Regione Piemonte ha previsto l’adozione
di un “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza
dal gioco d’azzardo patologico” di durata triennale, che dovrà prevedere, tra l’altro, interventi di
formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività, per i
gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che
gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931; all’art. 4,
infine, è prevista la predisposizione da parte della Regione di un marchio regionale “Slot no
grazie” da rilasciare, a cura dei Comuni, agli esercenti che scelgono di non installare o di
disinstallare gli apparecchi da gioco. Verrà istituito, altresì, un albo degli esercizi che aderiscono a
tale iniziativa. L’adesione costituirà requisito essenziale in caso di richiesta di concessione di
finanziamenti, benefici e vantaggi economici alla Regione Piemonte.

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