LE NORME PER LA RACCOLTA FUNGHI 2020

LE NORME PER LA RACCOLTA FUNGHI 2020

In riferimento alla Legge Regionale ecco le principali norme a cui attenersi nella raccolta dei funghi fornite dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore:

▪ È consentita la raccolta individuale di funghi epigei fino ad una quantità massima giornaliera pari a 3 kg, previa acquisizione del Titolo di raccolta.

▪ I funghi possono essere raccolti dall’alba al tramonto, senza ricorrere all’utilizzo di attrezzi che possano provocarne la rottura o il danneggiamento del suolo, quali rastrelli o simili. I funghi devono essere raccolti interi e completi di tutte le parti necessarie a determinarne la specie.

▪ Il trasporto dev’essere effettuato per mezzo di contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore, dunque aperti, ed è vietato l’utilizzo di recipienti in plastica (ad es. sacchetti).

▪ I funghi non possono essere raccolti nei castagneti da frutto coltivati e nei siti Natura 2000, secondo quando previsto dalla Direttiva 92/43/CEE che ha lo scopo di preservare gli habitat naturali e seminaturali, flora e fauna selvatiche e nella maggior parte dei parchi naturali, eccetto le aree individuate dalla Regione Piemonte dove è consentito, previo possesso del titolo abilitativo.

▪ Per procedere alla raccolta, è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento – pagata tramite bollettino postale o bonifico bancario – riportante i dati del proprietario.

▪ I minori di 14 anni possono raccogliere gratuitamente i funghi purchè siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di titolo di raccolta.

▪ Il rispetto delle regole stabilite dalla legge regionale è sottoposto al controllo dei soggetti deputati alla vigilanza, tra i quali figurano i guardiaparco, ed è possibile incorrere in sanzioni a partire da 30 euro per ogni 500 grammi di funghi raccolti in eccedenza rispetto al limite giornaliero consentito.

▪ Per alcune specie di funghi non è necessario possedere il titolo abilitativo. Si tratta di specie di basso pregio commerciale – indicate all’art. 3 comma 1bis l.r. 24/2007 – come: chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), specie diverse del genere Morchella, gambe secche (Marasmius oreades), orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e mazza di tamburo (Macrolepiota procera).

Il titolo di raccolta è rappresentato dalla ricevuta di versamento (rilasciata dalla Banca o dall’Ente Parco). La ricevuta, strettamente personale, dovrà essere esibita insieme ad un documento d’identità a richiesta del personale di vigilanza. Il costo è  • Annuale Regione Piemonte: € 30.00  • Biennale Regione Piemonte: € 60.00   • Triennale Regione Piemonte: € 90.00   • Settimanale: € 10.00   • Giornaliero: € 5.00.    Il contributo  va versato tramite bollettino postale intestato a Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, conto corrente postale n.17469289 o tramite bonifico bancario intestato a Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore tramite conto corrente bancario intesa San Paolo  IBAN IT 39 B 03069 45250 100000300004  La ricevuta del versamento del contributo dovrà evidenziare le generalità ed il luogo di residenza del raccoglitore, luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella causale i riferimenti normativi nonché l’anno di validità o il giorno esatto di decorrenza.

 

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