RESIDENCE ALLA RUSTICA, LE RICHIESTE DI ITALIA NOSTRA VCO

RESIDENCE ALLA RUSTICA, LE RICHIESTE DI ITALIA NOSTRA VCO
Come abbiamo già rilevato, sono numerosi gli interventi di lettori a proposito della demolizione e ricostruzione di un edificio che porteranno alla realizzazione da parte della ditta Malù di un residence accanto alla spiaggia della Rustica sul Lago di Mergozzo.  E se non manca chi plaude all’iniziativa turistica,  sono decisamente di gran lunga più numerosi coloro che esprimono timori per le conseguenze che la nuova costruzioni potrà avere sull’utilizzo della spiaggia molto frequentata e per i danni di natura ambientale che essa potrà provocare. Sull’argomento si registra ora un intervento di Piero Vallenzasca, presidente della Sezione del Vco di Italia Nostra, il quale in una lettera a Comuni di Mergozzo e Verbania, Suap Sportello Unico per le attività produttive di Domodossola, Provincia Vco,  Soprintendenza ai beni paesaggistici culturali e archeologici per le Provincie di Novara/Vercelli/Biella/Verbano Cusio Ossola espone argomentazioni fondate su ragioni di diritto urbanistico e ambientale per  fissare alcuni paletti che ci sembra siano stati valicati con troppa facilità e richiamare anche con questa azione, che probabilmente non sarà l’unica e la sola, la questione di una tutela più seria delle coste dei laghi proprio in una zona  tanto bistrattata.
Italia Nostra inoltra agli Enti destinatari la richiesta di un riesame in autotutela degli atti rilasciati in merito alla totale  demolizione dell’edificio esistente e alla costruzione di un nuovo manufatto edilizio per la realizzazione di residence turistico e l’apertura di una procedura di regolarizzazione amministrativa attraverso l’avvio di un procedimento di VincA. 
Prima motivazione della richiesta, esposta e giustificata con ampia documentazione nella lettera e che di seguito riassumiamo, è che l’intervento assentito esula dalla tipologia edilizia della demolizione con ricostruzione in ambiti di tutela.  L’intervento di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, trova una limitazione con riferimento agli immobili sottoposti a tutela e l’ambito nel quale l’intervento edilizio si colloca è proprio all’interno di area sottoposta a tutela: dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato e dei dintorni del comune di Mergozzo, nonchè vincolo ex lege per effetto dell’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’esame degli atti progettuali rileva che la previsione di “ricostruzione”, modifica, radicalmente, la sagoma dell’edificio, non più articolata come il pre-esistente, ma sostanzialmente lineare e aperta, modifica inoltre e conseguentemente i prospetti, mentre le dimensioni plani/volumetriche geometrico/effettive subiscono un aumento ben superiore all’incremento volumetrico urbanistico ammesso. Sotto il profilo sostanziale, l’edificio pre-esistente formato da due piani fuori terra, viene trasformato in un nuovo prodotto edilizio  e l’aggiunta di “non volumi” costituiti dalle serre captanti, modifica ulteriormente l’aspetto dell’edificio rispetto a quello originario di cui prenderà il posto. Non sembra pertanto necessario rilevare altro, ai fini della qualificazione del nuovo edificio come prodotto diverso rispetto ad una demolizione con ricostruzione in zona tutelata.  Tutte le modifiche introdotte nel progetto rispetto all’edificio pre-esistente, hanno comportato una sostanziale alterazione della sagoma, dei prospetti e delle dimensioni geometrico/effettive originarie, venendo a violare la previsione normativa mentre l’unica modifica che avrebbe potuto essere introdotta era quella dell’incremento volumetrico del 25%, perché prevista dalla norma di piano locale. Per le ragioni esposte il permesso rilasciato dovrebbe dunque essere sottoposto a riesame in autotutela.     
Altra motivazione riguarda il fatto che che l’intervento avrebbe dovuto essere sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale VIncA. L’ambito di intervento è immediatamente a confine con la zona di protezione speciale ZPS denominata : “ Mont’ Orfano – lago di Mergozzo, IT1140013  e secondo Italia Nostra la estrema prossimità a tale confine avrebbe dovuto comportare l’obbligo di attivare il processo suddetto. Infatti qualsiasi piano o progetto anche non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito,  forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. L’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all’interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all’interno della rete Natura 2000. Se è vero che l’intervento edilizio riguarda un immobile pre-esistente, è vero altresì che detto immobile da decenni era in condizione di non utilizzo, con una incidenza pari a zero rispetto la vicinissima presenza della ZPS e alle sue esigenze di tutela. Poiché il progetto prevede e intende attivare un’attività ricettiva, in forme e modi anche diversi da quella prima insediata quando la zona ZPS non era neppure stata ancora istituita, si ha ragione di sostenere che l’attività prevista sia, a tutti gli effetti, un’attività nuova e la cui incidenza rispetto alle esigenze di tutela della ZPS, debba essere fatta oggetto di valutazione.

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